La normativa
Le norme che regolano la materia sono contenute nella legge 9 gennaio 1989, numero 13, intitolata “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14 giugno 1989, numero 236, che stabilisce le “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Queste disposizioni normative perseguono obiettivi di interesse pubblico, mirati a favorire l’accessibilità agli edifici, in attuazione di un dovere di solidarietà sociale sancito dall’articolo 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. La solidarietà condominiale ne è una specificazione. Da ciò deriva che, in caso di conflitto tra interessi meritevoli, gli articoli 2, 3 (principio di uguaglianza) e 42 (tutela della proprietà privata) della Costituzione devono privilegiare la tutela del soggetto svantaggiato rispetto alla modesta sottrazione di alcune parti comuni dello stabile al godimento degli altri condòmini.
Discriminazione in caso di mancato rispetto dell’obbligo
Le norme dei regolamenti condominiali che destinano idonei posti auto al servizio delle persone con ridotta capacità motoria costituiscono l’attuazione dell’obbligo sancito dalla legge 13/1989 e dal DM 236/1989. La mancata osservanza di queste disposizioni può costituire comportamento discriminatorio nei confronti dei disabili. Come stabilito dalla legge 67/2006 (“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”), il principio di parità di trattamento vieta qualsiasi discriminazione a danno delle persone con disabilità. La discriminazione indiretta si verifica quando una “disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone” (articolo 2 della legge 67/2006).
Attuando i principi fondamentali dell’ordinamento in materia di uguaglianza, non discriminazione, diritto alla salute e funzione sociale della proprietà, queste norme rispondono a un interesse pubblico e sono senza dubbio norme di ordine pubblico. Di conseguenza, una delibera condominiale che modifichi la destinazione dei posti auto riservati ai veicoli al servizio dei disabili è viziata ed impugnabile.