La quota di partecipazione deve essere calcolata considerando il costo totale sostenuto per l’ascensore, inclusi i lavori di manutenzione e miglioramento (ad esempio, il rifacimento della cabina e altri interventi), oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Dall’importo così ottenuto devono essere sottratte le agevolazioni di cui ha beneficiato il convenuto (Giudice di Pace di Bari, sentenza del 13 ottobre 2011, n. 5632). Secondo il Tribunale di Viterbo (sentenza n. 984/2017), si deve inoltre considerare il deprezzamento dell’impianto dovuto al tempo trascorso.